“Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli. In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. La prescrizione dell’Aifa, come mutuata dal ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid 19 come avviene per ogni attività terapeutica. Il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto”, con queste parole, scritte nero su bianco, il TAR del Lazio annulla, previa sospensiva, la circolare del Ministero della Salute denominata ‘Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2′ aggiornata al 26 aprile 2021’, nella quale si davano indicazioni ai medici di prescrivere, nei primi giorni di malattia, paracetamolo unitamente alla vigile attesa, di fatto protocollando il non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid”.
(Posted on Gennaio 15, 2022, La Tribuna di Roma)
